I furti smarriti Come (non) permettere di farla franca ai ladri di cellulari!
Di Francesco Caccetta[1]
Fonte www.convincere.eu
Siamo tutti convinti che al giorno d’oggi, solo pochi sprovveduti ruberebbero un cellulare e questa convinzione ci deriva dal fatto che è ormai risaputo che è facile tracciarne l’utilizzo dopo il furto e di conseguenza il ladro stesso sa di rischiare di essere facilmente scoperto.
In questo ci aiutano i media in genere, sia con notizie dettagliate circa le attività degli investigatori nostrani, sia con fantastiche serie televisive di origine americana, con esiti infallibili e oserei dire fantascientifici (in CSI non esiste mai una impronta non leggibile o un fallimento in qualche indagine, come fa notare ironicamente il mio mentore Criminologo prof. Marco Strano)!
In effetti, in questo caso, è anche vero che la maggior parte dei furti, se opportunamente denunciati, possono dare luogo ad indagini di polizia giudiziaria di routine, che godono di una discreta percentuale di esiti positivi.
In alcuni casi non sarà sempre possibile rinvenire il telefono cellulare asportato, perché magari si trova già in un’altra Nazione, ma spesso si riesce ad individuare colui o colei che lo ha usato dopo il furto e/o lo sta ancora usando, procedendo ad una denuncia in stato di libertà, per il reato di ricettazione, non è raro infine, recuperare anche l’apparecchio asportato restituendolo al povero malcapitato.
Considerando che oggi, gli apparecchi telefonici sono ormai un vero e proprio investimento, e che il furto di uno di questi gioielli crea diversi problemi economici e psicologici a chi ne resta vittima, credo valga la pena fare un po’ di chiarezza sull’argomento, delineando meglio il confine tra furto e smarrimento.
La filiera dei reati che si consumano quando ci viene sottratto qualcosa che ci apparteneva o che comunque detenevamo, è la seguente: furto (artt.624 e 625 del codice penale) che si concretizza nel momento in cui qualcuno si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (n.b. non soltanto al proprietario); ricettazione (art.648 del codice penale) che si perfeziona quando chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve, occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.
Il legislatore, per ovvi motivi, ha previsto una pena maggiore, per il reato di ricettazione (da due ad otto anni di reclusione) rispetto a quella per il furto (da sei mesi a sei anni a seconda della tipologia e delle aggravanti) per l’assunto, assolutamente condivisibile, che se non ci fossero i birbaccioni che acquistano cose rubate, chi le ruba forse non saprebbe cosa farne, tranne utilizzarle per se stesso, ma sappiamo che il più delle volte, i furti avvengono per bramosia di denaro e non per semplice diletto.
Credo sia ormai noto a tutti, che ogni apparecchio telefonico cellulare, sia dotato di un numero cosiddetto codice IMEI (acronimo di International Mobile Equipment Identity) che consiste in un codice numerico che identifica univocamente un terminale mobile (Mobile Equipment), che può essere un telefono cellulare o un modem che sfrutti la tecnologia cellulare GSM GPRS EDGE UMTS HSDPA/HSUPA LTE.
Questo codice, è quello che viene utilizzato, in abbinamento alla SIM, quella che noi chiamiamo scheda telefonica, che tutti abbiamo nel nostro telefono cellulare, scelta tra i diversi gestori telefonici. All’interno della SIM Cellulare, è codificato il cosiddetto codice IMSI che è in pratica un seriale che ci fa riconoscere dal gestore telefonico. L’IMSI viene associato al numero IMEI e entrambi vengono registrati dalla rete telefonica GSM al momento dell’accensione del cellulare identificando quindi l’utilizzatore (o almeno colui a cui è intestata la SIM Card).
Questa noiosa spiegazione tecnica, dovrebbe servire soltanto a farvi capire che la denuncia di furto, serve ad attivare le indagini di Polizia Giudiziaria, svolte dalle forze dell’ordine e dal PM per l’individuazione dell’autore del reato, ed è quindi importante non lasciare niente di intentato!
Il mio suggerimento è quello di denunciare sempre il furto di questi apparecchi (e delle sim abbinate), anche per evitare che in futuro, qualcuno possa utilizzarli per scopi illeciti quali truffe od altro e, non essendone noto il possesso fraudolento, si potrebbero rallentare o addirittura sviare le indagini degli investigatori.
Spesso però cittadini e forze dell’ordine, percorrendo il difficile cammino della tortuosa strada della Giustizia, inciampano in procedure più veloci e meno pragmatiche che di fatto possono lasciare scampo al birbaccione di turno.
Mi riferisco ad una tipologia di furto, che spesso non viene individuata come tale e che permette al nuovo possessore del nostro telefono (sempre e comunque ladro) di godere impunito del frutto dei nostri sacrifici!
A volte mi è capitato di sentire cittadini che mentre erano in fila all’ufficio postale, oppure in un servizio igienico di qualche autogrill, o in una libreria o in altre occasioni simili, avevano inavvertitamente lasciato il loro telefono cellulare appoggiato da qualche parte e, appena accortisi di ciò, anche se trascorsi solo pochi minuti, ritornando sul luogo…potevano solo constatare la scomparsa del seppur inanimato oggetto da dove lo avevano lasciato!
Le vittime di queste incresciose vicende, spesso optano per una semplice denuncia di smarrimento, rinunciando a qualsiasi tentativo di rientrare in possesso del loro bene, a volte anche perché non meglio lumeggiati sul da farsi, da coloro ai quali si erano rivolte.
Ma in questi casi si tratta davvero di smarrimento?
Proviamo a fare ancora un po’ chiarezza. Nel nostro Codice Penale, è prevista una figura di reato che punisce (a querela della persona offesa) chiunque si appropria di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito, con la reclusione fino ad un anno. È l’articolo 647 c.p., al quale purtroppo non sempre si fa ricorso, soprattutto nei semplici e reali casi di smarrimento, non certo quelli pocanzi descritti che integrano invece il più grave reato di furto. Ma quando si può fare ricorso a questo articolo?
La Giurisprudenza, definisce cosa smarrita quella uscita dalla custodia del proprietario o possessore, in modo che questi ignori dove essa si trovi. Smarrita non può considerarsi, pertanto, la cosa momentaneamente dimenticata di cui si conosca il luogo ove si trova[2].
La cosa si considera effettivamente smarrita, dice un’altra sentenza, quando concorrano due elementi: 1)l’uscita dell’oggetto dalla sfera di sorveglianza del detentore; 2) l’impossibilità per il possessore di ricostruire l’originario potere di fatto sulla res, perché ignora il luogo ove essa si trovi[3].
Fatta questa premessa, è ormai evidente che se lasciamo il telefono cellulare sopra lo scaffale della libreria commerciale, dove stavamo scegliendo un testo da acquistare e, ancorché usciti dal locale, ci accorgiamo subito (o anche tardi) della dimenticanza e tornando indietro non troviamo più il nostro oggetto, non sarà mai possibile parlare di smarrimento, ma bensì di un vero e proprio furto, che va senza dubbio denunciato!
Il discorso sopra accennato, non vale soltanto per il telefono cellulare, ma per tutto quello che ci appartiene e che, dimenticato da qualche parte a noi ben nota, non lo ritroviamo più!
In tutti gli altri casi, di semplice perdita dell’oggetto, si può invece optare per una semplice denuncia di smarrimento o per la querela di cui al predetto art., 647 del c.p., chiedendo comunque la punizione del colpevole che non ha ritenuto opportuno restituire l’oggetto trovato.
Questi casi di errata interpretazione dei fatti, l’ho definiti “i furti smarriti” e credo che adesso, sia chiaro il perché!
Chi ha rubato il nostro cellulare, a volte sa, che ha un margine di fortuna, intesa come mancata denuncia dei fatti nel senso sopra descritto, da parte della vittima, che gli permetterà di utilizzare tranquillamente l’oggetto di cui si è impossessato. Dall’altra parte, la fretta di rientrare in possesso del nostro numero di telefono (la sim) e la maggiore prevedibile perdita di tempo per sporgere una querela per il furto del telefono “smarrito”, ci porta a volte, a optare per una semplice denuncia di smarrimento, ma è bene sapere, che questa scelta, permetterà al ladro di rimanere impunito e di continuare ad usare un oggetto di nostra proprietà!
[1] Dott. Francesco Caccetta Luogotenente dei Carabinieri, laureato in Scienze per l’investigazione e la sicurezza, Grafologo della consulenza peritale, Master in Criminologia e tecniche investigative avanzate.
[2] Cass. Pen., sez. II, 2 novembre 1978, n.13411 (ud. Aprile 1978), Rama.
[3] Cass. Pen., sez.VI, 21 ottobre 1982 (ud.25 giugno1982), Aprili.
Fonte http://www.convincere.eu